Detrazione IRPEF 50% per il fotovoltaico

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Articolo aggiornato al 08/01/2016 in seguito alla legge di stabilità 2016, alle precedenti del 2015 e 2014 e al precedente Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia, approvato venerdì 31/05/13 dal Governo

La detrazione Irpef del 50% può essere applicata anche agli impianti fotovoltaici. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate, precisando che l’intervento di installazione di pannelli fotovoltaici può godere del bonus per le ristrutturazioni generiche (portato dal 36 al 50%, fino al 31 dicembre 2016), ma non di quello del 55% per l’efficienza energetica.

L’ammontare massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione al 50% è di 96.000 euro.

La notizia ha un risvolto importante, soprattutto in vista della chiusura del Conto energia, che ha raggiunto il tetto di spesa cumulato annuo e bloccato gli incentivi al fotovoltaico. In realtà, secondo i calcoli dei tecnici, anche in presenza degli incentivi del Quinto conto energia, per alcune tipologie di impianti il meccanismo della detrazione fiscale può essere più conveniente. Da non sottovalutare, infine, la maggiore semplicità burocratica per la richiesta dell’agevolazione fiscale rispetto agli incentivi del Conto energia.

La detrazione, fa sapere l’Agenzia, spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. «Ha diritto alla detrazione – aggiunge l’ufficio stampa – anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture».

Attenzione: per poter usufruire della detrazione 50% lo Stato richiede che il pagamento venga disposto mediantebonifico bancario per le ristrutturazioni energetiche dal quale risulti:
– la causale del versamento
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione
– la partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
(decreto del Ministero delle Finanze n.41 del 18/02/1998, art.1, comma 3).
Esempio di causale: “Pagamento Pannelli Fotovoltaici e accessori, da Rossi Mario RSSMRA50A41H501R, a Il Portale del Sole sas P.IVA 05224630961”

Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito
modifiche si segnala, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro
    operativo di Pescara
  • l’aumento della percentuale (dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che
    banche e Poste hanno l’obbligo di operare
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera
    distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale
    sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di
    godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni
    non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica)
    dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote
    annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la
    possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al
    ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato
    dichiarato lo stato di emergenza.